Elenco Paesi con Accordo di Reciprocità Patente con l’Italia: Lista Aggiornata e Scadenze

Elenco completo dei Paesi extra-UE con accordo di reciprocità patente con l’Italia: termini di 4 o 6 anni, date di scadenza degli accordi e Stati esclusi.

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La conversione della patente estera in Italia passa attraverso accordi bilaterali di reciprocità gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che permettono ai titolari residenti di ottenere il documento italiano senza sostenere esami. Il quadro giuridico completo è illustrato nella nostra guida Accordi di Reciprocità e Validità della Patente Estera in Italia.

Quali sono i Paesi extra-UE con accordo di reciprocità patente con l’Italia?

I Paesi extra-UE con accordo di reciprocità patente con l’Italia sono circa 30 Stati extracomunitari, fra cui Albania, Argentina, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Corea del Sud, Ecuador, Filippine, Giappone, Israele, Kosovo, Marocco, Moldova, Regno Unito, San Marino, Serbia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina e Uruguay. L’elenco è aggiornato periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base all’entrata in vigore, alla proroga o alla scadenza dei singoli accordi bilaterali.

Ogni accordo di reciprocità stabilisce le categorie di patente convertibili, il termine massimo entro cui presentare domanda di conversione e la durata dell’intesa stessa. Le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo sono invece equiparate direttamente alle patenti italiane e non rientrano in questo elenco, in quanto seguono un regime di riconoscimento automatico distinto.

  • Stati europei extra-UE: Albania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Moldova, Macedonia del Nord, Regno Unito, San Marino, Serbia, Svizzera, Ucraina.
  • Stati sudamericani: Argentina, Brasile, Cile, Ecuador, Uruguay.
  • Stati asiatici: Corea del Sud, Filippine, Giappone, Sri Lanka, Taiwan.
  • Stati del Mediterraneo e Medio Oriente: Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia.

Ogni patente estera in Italia deve rispettare i termini fissati dall’accordo bilaterale specifico: decorso quel termine senza la presentazione della domanda di conversione, il titolare perde il diritto alla conversione diretta ed è tenuto a sostenere l’esame di guida italiano completo. Verificare la data di scadenza dell’accordo relativo al proprio Paese d’origine è quindi il primo passo indispensabile per chi stabilisce la residenza in Italia.

Quali Stati hanno un termine di presentazione di 4 anni e quali di 6 anni?

Il termine per presentare la domanda di conversione è di 4 anni dall’acquisizione della residenza anagrafica per Albania, Argentina, Brasile, Ucraina, Ecuador, Filippine, Uruguay e Cile, mentre è di 6 anni per Andorra, Svizzera, Kosovo, Israele, Moldova, Regno Unito, Serbia, Tunisia, Turchia e Marocco. Il dies a quo è la data di iscrizione all’anagrafe del Comune italiano di residenza. Trascorso il termine senza presentazione della domanda, il diritto alla conversione decade e il titolare deve sostenere l’esame teorico e pratico in un’autoscuola abilitata.

Termine 4 anniTermine 6 anni
AlbaniaAndorra
ArgentinaSvizzera
BrasileKosovo
UcrainaIsraele
EcuadorMoldova
FilippineRegno Unito
UruguaySerbia
CileTunisia
Sri Lanka, Libano, Macedonia del NordTurchia, Marocco

Quali Paesi rientrano nel termine di 4 anni?

Nel gruppo a termine quadriennale rientrano Albania, Argentina, Brasile, Ucraina, Ecuador, Filippine, Uruguay e Cile, oltre a Sri Lanka, Libano e Macedonia del Nord. Il termine inizia a decorrere dalla data di iscrizione all’anagrafe comunale, indipendentemente dalla data di rilascio della patente originale. È importante conservare documentazione che attesti con precisione la data di prima iscrizione anagrafica, poiché la Motorizzazione Civile la utilizza per verificare la tempestività della domanda.

Quali Paesi rientrano nel termine di 6 anni?

Nel gruppo a termine sestennale rientrano Andorra, Svizzera, Kosovo, Israele, Moldova, Regno Unito, Serbia, Tunisia, Turchia e Marocco. La finestra più ampia riflette accordi bilaterali rinegoziati con Stati confinanti o partner economici con cui l’Italia intrattiene relazioni particolarmente strutturate. Anche in questo caso il termine si applica a tutte le categorie di patente espressamente previste dall’intesa bilaterale, ed è conteggiato dalla data di acquisizione della residenza normale in Italia, non dalla data di ingresso nel Paese.

Quali sono le date di scadenza degli accordi di reciprocità in vigore?

Gli accordi di reciprocità hanno scadenze bilaterali definite e vincolanti: Albania scade il 12 luglio 2026, Bosnia ed Erzegovina il 17 marzo 2030, Brasile il 28 aprile 2030, Regno Unito il 30 marzo 2028, Svizzera il 12 giugno 2026 e Ucraina il 24 gennaio 2027. Alla scadenza di ciascun accordo non è più possibile avviare nuove procedure di conversione diretta, salvo che i due Stati abbiano formalizzato una proroga mediante scambio di note diplomatiche.

StatoData di scadenza dell’accordoTermine di conversione
Albania12 luglio 20264 anni
Bosnia ed Erzegovina17 marzo 20306 anni
Brasile28 aprile 20304 anni
Regno Unito30 marzo 20286 anni
Svizzera12 giugno 20266 anni
Ucraina24 gennaio 20274 anni

Approfondimenti dedicati sono disponibili per la Patente Svizzera in Italia: Conversione e Validità e per la Patente UK in Italia dopo la Brexit: Cosa Cambia.

Quali accordi sono in scadenza nei prossimi 12 mesi?

Gli accordi con Svizzera (12 giugno 2026) e Albania (12 luglio 2026) sono i più prossimi alla scadenza. I titolari di patente svizzera o albanese già residenti in Italia devono presentare domanda di conversione con congruo anticipo, poiché i tempi di lavorazione degli Uffici della Motorizzazione Civile possono variare. Presentare la domanda a ridosso della scadenza dell’accordo espone al rischio concreto di perdere il diritto alla conversione diretta qualora la pratica non risulti depositata in tempo utile.

  • Svizzera: scadenza 12 giugno 2026 — termine di conversione 6 anni dalla residenza anagrafica.
  • Albania: scadenza 12 luglio 2026 — termine di conversione 4 anni dalla residenza anagrafica.

Cosa succede quando un accordo di reciprocità scade?

Alla scadenza dell’accordo non è più possibile la conversione diretta e il titolare deve sostenere l’esame di teoria e pratica presso un’autoscuola abilitata, esattamente come un neopatentato italiano. Il rinnovo dell’accordo avviene mediante scambio di note diplomatiche fra i due Stati; le proroghe sono comunicate con circolari ministeriali alle Direzioni Generali Territoriali della Motorizzazione Civile, che aggiornano di conseguenza le procedure operative degli sportelli. Monitorare le comunicazioni ministeriali è quindi fondamentale per chi ha già avviato o sta pianificando la conversione.

Come si è aggiornato l’elenco dei Paesi con accordo nel 2024 e 2025?

L’elenco degli Stati con accordo di reciprocità è stato aggiornato con l’accordo Italia-Brasile firmato il 15 luglio 2024 ed entrato in vigore il 28 aprile 2025, con scadenza fissata al 28 aprile 2030. L’accordo introduce per la prima volta un canale di conversione diretta tra Italia e Brasile, consentendo ai titolari di Carteira Nacional de Habilitação (CNH) in corso di validità e residenti in Italia di convertire la propria patente senza sostenere l’esame di guida italiano. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalizzato l’intesa con apposita circolare contenente le istruzioni operative per gli sportelli della Motorizzazione Civile.

Come funziona il nuovo accordo Italia-Brasile?

L’accordo Italia-Brasile consente ai titolari di CNH in corso di validità, residenti in Italia, di convertire la patente brasiliana in patente italiana entro il termine di 4 anni dall’acquisizione della residenza anagrafica, purché la domanda venga depositata entro la scadenza dell’accordo, fissata al 28 aprile 2030. L’accordo è reciproco: i titolari di patente italiana residenti in Brasile godono di un diritto speculare. La procedura completa è descritta nella pagina dedicata alla conversione della patente brasiliana in Italia.

Quale è lo stato dell’accordo con l’Ucraina?

L’accordo con l’Ucraina resta valido fino al 24 gennaio 2027 e disciplina la conversione delle patenti ucraine di categoria B e superiori. Il titolare è tenuto a presentare la traduzione giurata della patente originale dall’ucraino all’italiano, realizzata da un traduttore iscritto all’Albo dei CTU, unitamente alla documentazione standard richiesta dalla Motorizzazione Civile. Il termine di conversione è di 4 anni dalla data di acquisizione della residenza anagrafica in Italia, indipendentemente dalla data di uscita dall’Ucraina.

Quali Paesi ispanofoni hanno un accordo di reciprocità con l’Italia?

Fra i Paesi di lingua spagnola, Argentina, Uruguay, Cile ed Ecuador hanno un accordo di reciprocità con l’Italia che consente la conversione diretta della patente senza esame. Si tratta di quattro nazioni del Cono Sud e dell’area andina con cui l’Italia ha formalizzato intese bilaterali che riconoscono la validità delle patenti civili di entrambi gli Stati. Il termine per presentare la domanda di conversione per tutti e quattro questi Paesi è di 4 anni dall’acquisizione della residenza anagrafica in Italia.

Al contrario, Messico, Perù, Colombia e Venezuela non dispongono di un accordo di reciprocità con l’Italia. I cittadini di questi Paesi residenti in Italia non possono convertire direttamente la propria patente e sono tenuti a superare sia la prova teorica sia la prova pratica presso un’autoscuola abilitata, esattamente come un candidato alla prima patente. La patente internazionale non sostituisce questo obbligo e consente solo la circolazione temporanea come turisti.

Paesi ispanofoni con accordo (conversione diretta)Paesi ispanofoni senza accordo (esame obbligatorio)
ArgentinaMessico
UruguayPerù
CileColombia
EcuadorVenezuela

Chi proviene da uno dei quattro Paesi ispanofoni convenzionati deve verificare che la propria patente originale sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda e che non siano trascorsi più di 4 anni dalla data della prima iscrizione anagrafica in Italia, pena la decadenza del diritto alla conversione diretta.

Quali sono gli Stati con accordi limitati al personale diplomatico?

Con alcuni Paesi l’Italia ha stipulato accordi di reciprocità di portata soggettiva limitata: la conversione della patente è consentita esclusivamente al personale diplomatico, consolare e in missione governativa ufficiale, e non ai cittadini privati residenti in Italia. Gli Stati che rientrano in questa categoria includono Stati Uniti d’America, Canada e Zambia.

  • Stati Uniti d’America: la conversione della patente è limitata al personale diplomatico e ai soggetti in missione governativa; i cittadini privati statunitensi residenti in Italia devono sostenere l’esame di guida italiano completo.
  • Canada: la conversione è parimenti limitata al personale diplomatico e in missione governativa; i residenti privati canadesi non possono accedere alla conversione diretta.
  • Zambia: l’accordo ha la stessa natura soggettivamente ristretta e non è applicabile ai cittadini privati.

La restrizione soggettiva è indipendente dalla validità, dalla categoria e dal contenuto della patente originale: anche un cittadino statunitense in possesso di una patente americana pienamente valida non può accedere alla conversione diretta se non riveste la qualifica diplomatica o governativa richiesta. Per i privati residenti provenienti da questi Paesi, l’unico percorso disponibile è l’iscrizione a un’autoscuola abilitata e il superamento delle prove teorica e pratica previste dal Codice della Strada italiano. La patente internazionale, emessa ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e di Vienna del 1968, ha valore esclusivamente per la circolazione temporanea e non costituisce un sostituto della conversione.

Quali Paesi NON hanno un accordo di reciprocità con l’Italia?

Non hanno un accordo di reciprocità con l’Italia la maggior parte dei Paesi del mondo, inclusi, fra gli altri, Messico, Colombia, Perù, Venezuela, Cina, India, Russia ed Egitto, nonché la quasi totalità degli Stati africani e di molti Paesi asiatici. I cittadini di questi Stati residenti in Italia non possono convertire direttamente la propria patente estera e sono tenuti a conseguire ex novo la patente italiana superando la prova teorica e la prova pratica presso un’autoscuola italiana abilitata.

È importante distinguere tra circolazione temporanea e residenza stabile: un turista o un visitatore di breve periodo proveniente da uno Stato senza accordo può circolare in Italia utilizzando la propria patente nazionale, eventualmente accompagnata dalla patente internazionale, per il periodo consentito dalla normativa. Tuttavia, la patente internazionale non sostituisce la conversione e perde ogni utilità nel momento in cui il titolare acquisisce la residenza anagrafica in Italia, da quel momento tenuto a seguire l’iter di conseguimento della patente italiana. Verificare se il proprio Paese d’origine figura nell’elenco degli Stati convenzionati è pertanto il primo passo da compiere non appena si stabilisce la residenza in Italia.

Anche gli Stati Uniti d’America e il Canada, pur disponendo di un accordo formale con l’Italia, rientrano di fatto nella categoria dei Paesi senza accesso alla conversione diretta per i cittadini privati, in quanto le rispettive intese sono limitate al personale diplomatico e in missione governativa.

Come si converte una patente rilasciata da un Paese con accordo di reciprocità?

La conversione di una patente rilasciata da un Paese con accordo di reciprocità richiede il rispetto di precisi presupposti e la presentazione di una serie di documenti alla Motorizzazione Civile competente per territorio. I requisiti fondamentali sono: residenza anagrafica in Italia, patente originale in corso di validità, traduzione giurata, modulo TT2112, certificato medico di idoneità psico-fisica e marca da bollo. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dall’accordo bilaterale applicabile — 4 o 6 anni dall’iscrizione anagrafica a seconda del Paese d’origine — pena la decadenza del diritto alla conversione diretta.

  1. Acquisizione della residenza anagrafica presso il Comune italiano: è il momento da cui decorre il termine di conversione.
  2. Traduzione giurata della patente originale a cura di un traduttore iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale competente.
  3. Compilazione del modulo TT2112 e acquisto della marca da bollo di importo vigente.
  4. Visita medica presso un medico autorizzato per il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica alla guida.
  5. Presentazione della domanda allo sportello della Motorizzazione Civile (UMC) competente per la propria residenza.
  6. Consegna della patente italiana previo ritiro e restituzione del documento di guida estero originale.

Terminato il periodo di validità dell’accordo o decorso il termine previsto dall’intesa bilaterale senza che la domanda sia stata presentata, la conversione diretta non è più possibile e il titolare deve conseguire la patente italiana ex novo. Le patenti di Stati UE e SEE seguono invece un regime distinto: esse sono equiparate alle patenti italiane e devono essere convertite dopo due anni dall’acquisizione della residenza, senza necessità di esame. La procedura completa varia per alcuni dettagli da Paese a Paese; è consigliabile verificare i requisiti specifici relativi al proprio Stato d’origine prima di presentarsi allo sportello.

Perché serve la traduzione giurata della patente per la conversione?

La Motorizzazione Civile respinge allo sportello la traduzione certificata ISO 17100 e la sola patente internazionale come documenti autonomi per la conversione: serve una traduzione giurata asseverata in Cancelleria da un traduttore iscritto all’Albo CTU.

  • Traduzione giurata: obbligatoria per la Motorizzazione, asseverata davanti al Cancelliere del Tribunale.
  • Traduzione certificata ISO 17100: valida solo per uso privato o consolare, respinta dalla Motorizzazione.
  • Patente internazionale: valida solo per circolazione temporanea, non sostituisce la conversione per residenti.

Domande frequenti sull’elenco dei Paesi con accordo di reciprocità

Le domande più frequenti riguardano la verifica dell’accordo per un singolo Paese, il calcolo del termine dalla residenza, la validità della patente durante l’attesa e le differenze fra elenco UE, SEE ed extra-UE.

La patente marocchina è convertibile in Italia?

La patente marocchina è convertibile in Italia grazie all’accordo bilaterale Italia-Marocco, con termine di presentazione della domanda di 6 anni dall’iscrizione anagrafica e obbligo di traduzione giurata dall’arabo o dal francese.

La patente brasiliana è ancora convertibile nel 2025?

La patente brasiliana è convertibile fino al 28 aprile 2030 grazie all’accordo entrato in vigore il 28 aprile 2025, per titolari di CNH valida residenti in Italia con traduzione giurata dal portoghese.

La patente ucraina rientra ancora nell’accordo?

La patente ucraina rientra nell’accordo di reciprocità valido fino al 24 gennaio 2027, con obbligo di traduzione asseverata dall’ucraino all’italiano e presentazione presso la Motorizzazione Civile competente.

Come si verifica se un accordo è ancora vigente?

L’elenco aggiornato degli accordi vigenti è pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è soggetto a revisione periodica; le scadenze e le proroghe sono comunicate tramite circolari ministeriali alle Direzioni Generali Territoriali.